Riceviamo e pubblichiamo la richiesta del gruppo consiliare “CambiAmo Capo” di attivazione dell’“Ambulatorio Veterinario”, previa individuazione di idonei locali adeguatamente attrezzati, e Istituzione “Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo”.
“Al Sig. Sindaco
del Comune di Capo d’Orlando
e p.c. Al Segretario Generale
del Comune di Capo d’Orlando
Al Comandante della Polizia Municipale
del Comune di Capo d’Orlando
OGGETTO: Richiesta Attivazione “Ambulatorio Veterinario”, previa individuazione di idonei locali adeguatamente attrezzati, e Istituzione “Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo”.
I sottoscritti Consiglieri Comunali, Renato Carlo Mangano, Sandro Gazia, Teodolinda Liotta, Felice Scafidi, Giuseppe Truglio, nell’espletamento del proprio mandato elettorale, VISTO
lo Statuto dell’Ente Paladino;
il Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale;
la Relazione del Comandante della P.M. del 28/02/2024 prot. n. 7037/2024
la Nota del Comandante della P.M. del 16/04/2024 prot. n. 0012924;
la Legge Costituzionale 11/02/2022 n. 1;
la L.R. 15/2022 (Nuove norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo);
la Legge 14/08/1991 n. 281 (Legge-Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);
l’Art. 13 TFUE;
la L.R. 15/2000 (Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo);
la Proposta di Deliberazione dei Consiglieri Comunali Scafidi Felice, Liotta Teodolinda, Gazia Sandro e Mangano Renato Carlo, del 25/05/2020 prot. n°12825 per la “Tutela e il Benessere degli Animali”;
CONSIDERATO CHE
– l’articolo 4 della legge n. 15/2022 affida ai Comuni un ruolo centrale nella gestione dell’emergenza del randagismo, come di seguito riportato:
1. I comuni sono responsabili degli animali di affezione sprovvisti di proprietario e, in corresponsabilità con il gestore, di quelli presenti nelle strutture di ricovero e custodia intestate al comune.
2. I comuni, in accordo con il servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale competente per territorio, curano il prelievo dei cani vaganti e dei gatti sul territorio, direttamente o indirettamente, in convenzione con società o enti privati tramite privati cittadini iscritti nell’elenco comunale per il contrasto al randagismo di cui all’articolo 25, le associazioni per la protezione degli animali iscritte all’elenco regionale di cui all’articolo 24, i lavoratori forestali o altri soggetti terzi, utilizzando mezzi e strutture idonee a garanzia del buon esito dell’intervento.
3. I comuni curano l’affido, l’adozione e la reimmissione dei cani prelevati, secondo le indicazioni tecniche e le modalità indicate dal decreto assessoriale di cui all’articolo 30, al fine di evitare la formazione di branchi che possano mettere a rischio la pubblica incolumità, da effettuarsi entro sessanta giorni previo parere del servizio veterinario dell’azienda sanitaria provinciale competente per territorio.
4. I comuni, in forma singola o associata, assicurano la custodia e il mantenimento presso strutture proprie, o in regime di convenzione, tali da garantire condizioni adeguate alle esigenze etologiche e fisiologiche e al benessere degli animali ricoverati e il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
5. I comuni, inoltre:
a) istituiscono, anche nell’ambito della polizia locale, l’ufficio “Benessere animale e lotta al randagismo”, individuando un responsabile, senza che ciò costituisca onere ulteriore di spesa.
L’ufficio di cui alla presente lettera detiene l’elenco comunale per il contrasto al randagismo, è dotato di lettore microchip ed è abilitato per la consultazione dell’anagrafe degli animali di affezione;
b) provvedono a censire le colonie feline e a darne comunicazione alle aziende sanitarie provinciali;
c) realizzano una sezione, nel sito web istituzionale, riguardante il benessere animale e la lotta al randagismo, nel quale sono pubblicate norme, notizie e attività di interesse pubblico, ivi comprese le fotografie dei cani da adottare e di quelli reimmessi sul territorio;
d) provvedono, in forma singola o associata, alla realizzazione e al risanamento dei rifugi pubblici, secondo la disponibilità di risorse;
e) garantiscono, in forma singola o associata, l’utilizzo alle aziende sanitarie provinciali di luoghi idonei per l’erogazione delle prestazioni sanitarie di cui alla presente legge;
f) garantiscono ogni intervento necessario a rimuovere le situazioni di pericolo sia per gli animali che per le persone, anche con il coinvolgimento delle aziende sanitarie provinciali, delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all’elenco regionale, degli atenei universitari, dei cittadini iscritti nell’elenco comunale per il contrasto al randagismo e di ogni altro soggetto pubblico o privato;
g) redigono, in collaborazione con le aziende sanitarie provinciali, il piano per la formazione obbligatoria del personale comunale coinvolto nelle attività di cui alla presente legge;
h) garantiscono il recupero degli animali ammalati o feriti per le operazioni di pronto soccorso.
6. Per le finalità previste dalla presente legge, i comuni, in forma singola o associata, possono inoltre:
a) realizzare campagne di informazione per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche inerenti alla presente legge e sull’obbligo di iscrizione all’anagrafe degli animali di affezione;
b) promuovere le adozioni degli animali di affezione, attraverso anche sgravi fiscali sulle imposte dovute al comune o la distribuzione di voucher spendibili presso strutture convenzionate, per l’acquisto di cibo per animali, antiparassitari, accessori per animali e prestazioni sanitarie;
c) programmare periodiche campagne straordinarie di sterilizzazione degli animali di proprietà;
d) prevedere, in sede di revisione degli strumenti urbanistici nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, aree idonee destinate alla realizzazione di costruzione o ristrutturazione di rifugi, di oasi feline, di aree pubbliche di alimentazione per cani e per gatti, di aree di sgambamento per animali padronali e di cimiteri per animali di affezione;
e) concedere in comodato beni immobili alle associazioni per la protezione degli animali iscritte all’elenco regionale, tramite apposite convenzioni, per la realizzazione di micro-canili, oasi feline, cimiteri per animali di affezione o altre strutture di cui alla presente legge.
7. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge i comuni possono sottoscrivere protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le aziende sanitarie provinciali competenti per territorio.
8. I comuni provvedono a rendicontare all’azienda sanitaria provinciale competente e al Garante regionale dei diritti degli animali i controlli e le attività di cui alla presente legge, posti in essere nel corso dell’anno, secondo le disposizioni del decreto di cui all’articolo 30.
PRESO ATTO CHE
i Comuni, rispettosi dei richiamati riferimenti normativi sono tenuti ad attivare, di concerto con le Aziende Sanitarie Provinciali, gli “Ambulatori Veterinari”, dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione, provvedendo alla gestione e al funzionamento degli stessi, nonché ad istituire nell’ambito della Polizia Locale, l’ufficio “Benessere Animale e Lotta al Randagismo”, individuando un responsabile, senza che ciò costituisca onore ulteriore di spesa;
il Comune di Capo d’Orlando su richiesta del Comandante della P.M., ha acquisito la disponibilità del personale appartenente all’ASP – Servizio Veterinario Sant’Agata di Militello, a rendere prestazioni di assistenza e cure medico-veterinarie in loco;
Il richiamato Ente Locale può avvalersi di personale altamente qualificato, a seguito della recente contrattualizzazione ai sensi della L.r. 1/2024, in possesso di idoneo titolo di studio “Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria”, e iscrizione all’Ordine Provinciale dei “Medici Veterinari”, per ricoprire il ruolo di Responsabile sia dell’ufficio “Benessere Animale e Lotta al Randagismo” che dell’ Ambulatorio Veterinario”;
l’Ente Paladino ha la disponibilità di idonei locali per l’attivazione di un Ambulatorio Veterinario.
RILEVATO CHE:
– l’attivazione dell’ “Ambulatorio Veterinario”, dove effettuare le “Operazioni di Anagrafe e di Sterilizzazione”, con personale comunale d’intesa con quello dell’Azienda Sanitaria Provinciale – Servizio Veterinario Sant’Agata di Militello, consentirebbe al Comune di Capo d’Orlando di venire incontro alle richieste dei cittadini amanti degli animali, interessati a favorire e diffondere i principi di corretta convivenza con la specie umana, nel rispetto delle finalità della l.r. 15/2022 (Nuove norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo) e in particolare di quanto previsto dal comma 5 lettera a) dell’articolo 4 della richiamata normativa, che introduce l’obbligo per ogni Comune di istituire, nell’ambito della Polizia Locale, l’Ufficio “Benessere Animale e Lotta al Randagismo” e di individuarne un responsabile.
Per quanto visto, considerato, preso atto e rilevato,
CHIEDONO
alla S.S.I. l’istituzione dell’ufficio “Benessere Animali e Lotta al Randagismo”, nell’ambito della Polizia Locale, e l’attivazione di un “Ambulatorio Veterinario”, previa individuazione di idonei locali comunali adeguatamente attrezzati, al fine di agevolare il perseguimento delle finalità della l.r. 15/2022, nell’ambito dell’implementazione dei servizi di competenza istituzionale rivolti al “Benessere degli Animali di affezione e alla lotta al randagismo”.
Chiedono, altresì, di dare seguito a quanto rappresentato dalla Comandante P.M. con nota del 28/02/2024 prot. n°7037/24 “Tutela e Benessere Animale di affezione e Lotta al Randagismo” e segnatamente:
1. Provvedere, alla vigilanza e controllo degli adempimenti previsti dalla L.R.15/2022, nonché delle specifiche norme di tutela del benessere animale attraverso l’impiego di personale adeguatamente formato e motivato;
2. Provvedere, direttamente o in convenzione con altri Enti, privati o Associazioni protezionistiche o animaliste appositamente iscritte all’Albo Regionale “Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27/06/2002 n°15” alla cattura dei cani vaganti con modalità che ne salvaguardino l’incolumità degli stessi;
3. Dotare, la propria Polizia Municipale di dispositivi di lettura dei microchip ISO compatibili al fine di verificare l’identità dei proprietari dei cani catturati o rinvenuti sul territorio;
4. Disporre, con ordinanza sindacale che i cani sprovvisti di proprietari siano rimessi sul territorio cosi come previsti L.R.15/2022;
5. Affidare, i cani vaganti, catturati per i quali non è stato possibile procedere all’identificazione ai rifugi sanitari pubblici o ai rifugi sanitari convenzionati;
6. Stipulare, apposite convenzioni con le associazioni animaliste o protezionistiche iscritte all’Albo Regionale ovvero con rifugi per il ricovero, l’affidamento e il mantenimento dei cani catturati, non reclamati e/o per i quali non è possibile la reimmissione sul territorio;
7. Attivare, di concerto con gli Aziende Sanitarie Provinciali, gli Ambulatori Veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione, provvedendo alla gestione e al funzionamento degli stessi;
8. Provvedere, al risanamento dei rifugi per il ricovero ove esistenti, costruire rifugi sanitari e provvedere alla loro gestione diretta o in convenzione con le associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’Albo Regionale;
9. Garantire, per i cani sprovvisti di proprietari in assenza di rifugi sanitari pubblici, anche in consorzio tra Comuni, il servizio di Pronto Soccorso direttamente o in convenzione con strutture veterinarie autorizzate;
10. Individuare e delimitare area urbane da destinare alla attività motoria degli animali di affezione, provvedendo a periodici interventi di bonifica e di disinfestazione previa consulenza del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale;
11. Provvedere, alla stipula di una assicurazione per gli eventuali danni causati a terzi da cani vaganti sul territorio sprovvisti di proprietari;
12. Provvedere, all’attuazione dei piani di controllo delle nascite;
13. Istituire, l’Ufficio per i diritti degli animali assicurando il collegamento con l’Anagrafe Canina Regionale (ACRES) e avvalendosi della consulenza del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale;
14. Provvedere, alla degenza post operatoria dei cani randagi e sterilizzati tramite le associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’ Albo Regionale, che abbiano idonei rifugi o che si avvalgano di ambulatori veterinari all’ uopo convenzionati;
15. Provvedere, in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici, nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, aree idonee destinate alla costruzione di rifugi pubblici, nonché delle aree da destinarsi alla realizzazione di cimiteri per il seppellimento degli animali di affezione, ed aree urbane per l’attività motoria dei cani.
Certi di un positivo e tempestivo riscontro, l’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti
Capo d’Orlando, 06 Marzo 2025 I Consiglieri Comunali
F.to Renato Carlo Mangano
F.to Sandro Gazia
F.to Teodolinda Liotta
F.to Felice Scafidi
F.to Giuseppe Truglio”
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